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Statuto Comunale

Adottato dal Consiglio comunale con verbale di deliberazione n. 21 del 28 aprile 1994. Esecutivo con provvedimento del CRC n. 27372 del 26 maggio 1994. Già pubblicato sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) n. 21/17 del 18 maggio 1992.

Descrizione

Adottato dal Consiglio comunale con verbale di deliberazione n. 21 del 28 aprile 1994. Esecutivo con provvedimento del CRC n. 27372 del 26 maggio 1994. Già pubblicato sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) n. 21/17 del 18 maggio 1992.

Tipologia

Atto normativo

Numero protocollo

21 del 28 aprile 1994

Formati disponibili

Pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Segretario

Il Segretario Comunale, per ruolo e funzioni espletate, riceve il pubblico previo appuntamento.

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Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

Lo Statuto comunale è il testo fondamentale che stabilisce le linee guida alle quali si deve orientare l'attività del Comune. La definizione di "Statuto" è contenuta all'interno del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, S.O. che recita:

Art.6

Statuti comunali e provinciali.

  1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
  2. Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
  3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
  4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
  6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi

Il presente articolo corrisponde agli artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 27, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati.

Ultima modifica: giovedì, 20 aprile 2023

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