Competenze
Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre effettivi e tre supplenti. La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Legge n. 270 del 21 dicembre 2005 - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- Articolo 10 - Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
- Legge n. 22 del 27 gennaio 2006 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.
- Articolo 3 quinques - Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale